La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata con sentenza 10364 del 17 marzo 2020 affermando il seguente principio di diritto “ Reimmettere nel mercato a prezzo maggiorato biglietti illegittimamente ottenuti non integra il delitto di autoriciclaggio, attesa la difficoltà di sussumere la commercializzazione di biglietti di ingresso allo stadio, peraltro rilasciati nominativamente ai beneficiari, tra le attività di impiego, sostituzione o trasferimento in attività finanziarie, economiche o imprenditoriali”.
La Cassazione si pronuncia in sede cautelare sul caso, noto alle cronache, della vendita di biglietti illecitamente ottenuti da parte degli Ultras della Juventus. All’indagato erano ascritti il reato di estorsione aggravata e continuata, associazione a delinquere, nonché, appunto il citato delitto di autoriciclaggio per avere, in concorso con altri esponenti del gruppo di Ultras, ceduto o comunque trasferito a terzi biglietti di ingresso allo stadio venduti a prezzi maggiorati, a condizione della preventiva iscrizione degli acquirenti al gruppo di tifosi, biglietti che erano stati ottenuti dalla compiuta precedente estorsione ai danni della società.
In relazione a detta condotta, il collegio cautelare aveva già escluso la sussistenza del delitto di autoriciclaggio, ritenendo in primo luogo insussistente l’elemento materiale del reato. Si è osservato, infatti, che la commercializzazione di tali biglietti, pure aventi provenienza delittuosa, non integra una delle condotte descritte dall’art. 648-ter.1, che discorre di impiego, sostituzione e trasferimento.
Nell’interpretazione comunemente data a tale inciso, si è sempre affermata la necessità di una modificazione in senso lato della res, che non sussiste nel caso di specie e in tutte quelle ipotesi in cui il bene viene semplicemente trasferito a terzi dietro pagamento di un prezzo. In secondo luogo, la norma di cui all’art. 648ter.1 richiede espressamente che il trasferimento ostacoli “concretamente” la ricostruzione del “paper trail”. Tale avverbio è stato da sempre valorizzato dagli interpreti, costituendo una novità della nuova fattispecie di autoriciclaggio rispetto alle precedenti ipotesi di riciclaggio, ricettazione e reimpiego di beni, che ha imposto una qualificazione in termini di reato di pericolo concreto.
Infine, conclusione negativa quanto alla sussistenza di tale reato, si è data anche in relazione all’elemento soggettivo in quanto, dagli elementi raccolti, emergeva esclusivamente la volontà dell’indagato di ottenere un profitto economico.
Avverso questa ricostruzione operata dal Tribunale del riesame, ha presentato ricorso il Pubblico Ministero, ritenendola non condivisibile e tentando di confutare le argomentazioni spese dal collegio.
In ordine alle valutazioni effettuate sulla condotta materiale, il Pubblico Ministero ritiene che il verbo “impiegare” di cui all’art. 648ter.1 abbia un contenuto generico, capace di inglobare tutte quelle condotte di utilizzo del bene in attività economiche, imprenditoriali, speculative o finanziarie.
Inoltre, secondo la pubblica accusa non è possibile eseguire una equiparazione tra le attività economiche ed imprenditoriali, quest’ultime mancanti nel caso di specie, perché se il legislatore ha ritenuto di tenerle distinte nel testo dell’art. 648ter.1 cp., ad esse deve essere attribuite un significato diverso. Orbene, mentre le attività imprenditoriali devono essere lette mediante il rinvio all’art. 2082 c.c., in quelle economiche rientrano tutte le attività di immissione di disponibilità di provenienza delittuosa nel circuito economico legale.
In secondo luogo, deve essere valorizzata l’effettiva idoneità decettiva della condotta: la cessione di questi biglietti a terzi sarebbe servita a creare uno schermo tra l’autore del delitto presupposto, il bene, prodotto del reato presupposto e, infine, la successiva immissione nel circuito legale.
Sotto questo profilo, inoltre, deve essere valorizzata la circostanza che tali biglietti sarebbero stati pagati o in contanti o mediante bonifico bancario su conto corrente intestato a terzi o, ancora, mediante ricarica poste pay, modalità, queste, idonee a rendere più difficoltosa l’identificazione della provenienza delittuosa.
Infine, quanto all’elemento soggettivo, il Pm sottolinea come tale fattispecie, richiedendo il dolo generico, possa essere integrata anche solo mediante la ricostruzione di un dolo eventuale, consistente nell’accettazione del rischio da parte dell’agente che la condotta possa concretamente ostacolare l’identificazione della derivazione delittuosa.
La Corte di Cassazione, con la sentenza indicata in epigrafe, rigetta il ricorso del Pubblico Ministero confutando la relativa ricostruzione della fattispecie di reato e ritenendo non censurabile la decisione del Tribunale di Torino, aderente alle risultanze investigative.
Sul piano normativo, la Seconda Sezione sottolinea che le condotte di cui all’art. 648ter.1 rappresentano il frutto di una sintesi delle precedenti fattispecie di reimpiego e riciclaggio. Nell’interpretazione della neonata fattispecie, tuttavia, è sempre stato evidenziato il minimo comune denominatore delle tre condotte (che non vanno lette separatamente, ma come un unico blocco comportamentale) costituito dall’idoneità all’identificazione della provenienza delittuosa.
Quest’ultimo è quindi il tratto essenziale della fattispecie, come è stato sottolineato dal legislatore, anche mediante l’utilizzo dell’avverbio “concretamente”, da subito evidenziato nei primi tentativi esegetici. Anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo, l’ordinanza è apparsa incensurabile, essendo stata rintracciata la mera volontà di ottenere un profitto e non di ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene.
La Cassazione quindi rigetta il ricorso del Pubblico Ministero sintetizzando in questi termini la propria decisione: “In conclusione, la norma sull’autoriciclaggio, nata dalla necessità di evitare le operazioni di sostituzione ad opera dell’autore del delitto presupposto, limita la rilevanza penale delle condotte ai soli casi di impiego/sostituzione/trasferimento che avvengano attraverso la reimmissione nel circuito economico-finanziario ovvero imprenditoriale del denaro o dei beni di provenienza illecita, finalizzati ad ottenere un concreto effetto dissimulatorio che costituisce quel quid pluris che differenzia la semplice condotta di godimento personale, non punibile, da quella di nascondimento del profitto illecito assoggettata a sanzione”.