Cassazione, Sez. II, n.35826 del 2019. Un’ interpretazione “creativa” della Giurisprudenza.
“Il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512–bis cod. pen. non ha natura di reato plurisoggettivo improprio, ma rappresenta una fattispecie a forma libera che si concretizza nell’attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità, sicché colui che si renda fittiziamente titolare di tali beni – nella specie, un familiare – con lo scopo di aggirare le norma in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione, in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell’interesse protetto dalla norma”.
All’interno della sentenza indicata la Corte analizza un particolare profilo concernente il delitto di trasferimento fraudolento di valori, originariamente disciplinato dall’art. 12- quinquies del D.L. n. 356/1992 e che ora è confluito all’interno del Codice penale, dove trova disciplina all’art 512-bis per l’effetto della cosiddetta riserva di codice (art. 3 bis cp).
Con tale modifica si è voluto trasporre all’interno del Codice, quanto meno in via tendenziale, una serie di norme incriminatrici al fine di rendere il complesso sistema penalistico più accessibile e intellegibile da parte del cittadino, con esclusione di quelle fattispecie di reato inserite all’interno di Testi Unici, contenenti una disciplina organica di un certo fenomeno, che oltrepassa i confini del diritto penale.
L’art. 512-bis cp. punisce “salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale”. Essa è evidentemente posta a tutela dell’economia pubblica: lo scopo del legislatore è impedire la circolazione di capitali aventi origine illecita.
Il trasferimento fraudolento sembra essere costruito come un reato plurisoggettivo improprio. Tale sarebbe la fattispecie in cui, sebbene la consumazione avvenga ad opera di più soggetti (colui che attribuisce fittiziamente il bene e l’intestatario dei beni stessi), solo alcuni di essi sono considerati punibili: nel caso di specie si tratta di chi esegue il trasferimento, reso possibile grazie al consenso dell’intestatario fittizio, che, però non subisce alcuna sanzione.
Nonostante la norma appaia chiara sul punto, la Giurisprudenza, cui si allinea la sentenza in commento, ritiene che il reato indicato costituisca un’ipotesi a forma libera, cioè realizzabile mediante le più svariate modalità esecutive, purchè l’effetto finale determini un situazione di apparente alterità tra la titolarità formale e quella di fatto.
Su queste basi, si ammette la punibilità anche dell’intestatario fittizio a titolo di concorso di persone nel reato ex art. 110 cp.
In sostanza, si attribuisce all’intestatario fittizio una particolare importanza sotto il profilo della causalità materiale e psicologica perché esso consente la materiale realizzazione dell’operazione fraudolenta.
Tale interpretazione della norma è particolarmente criticata, poiché il giudice va a sostituirsi alla scelta del legislatore di rendere non punibile l’intestatario fittizio.
Si rileva che dovrebbe valorizzarsi la distinzione tra plurisoggettività necessaria, che si ravvisa solo nei casi in cui le condotte dei soggetti coinvolti siano identiche o funzionalmente simmetriche, in cui sono punibili tutti i soggetti coinvolti e ipotesi soggettivamente complesse (o reati plurisoggettivi impropri) che presentano una tecnica descrittiva a forma vincolata, in cui il legislatore esegue una tipizzazione rigida dei ruoli, per cui, pur essendo entrambi intranei, solo alla condotta di una di essi è inerente quel tratto modale tipizzato che ne connota il disvalore e la rende punibile.
In questi ultimi casi l’estensione della punibilità mediante il generale art. 110 cp., sul concorso di persone, è operazione che potrebbe urtare contro il principio di legalità.
In particolare, prospettare un’ipotesi di concorso significa tradire una scelta legislativa che nel tipizzare un’operazione negoziale simulatoria presuppone la condotta dell’intestatario fittizio, necessariamente strumentale alla realizzazione del fatto, ma sceglie di non punirla.
Ciò non toglie che ove nell’operazione intervengano anche altre persone, la cui posizione non è espressamente presa in considerazione dalla norma, nei relativi confronti potrà prospettarsi un’ipotesi di concorso ex art. 110 cp., sussistendone tutti i relativi presupposti previsti dalla legge.
In presenza di un orientamento siffatto sarebbe opportuno un revirement da parte del massimo organo nomofilattico volto a ricondurre l’interpretazione della fattispecie alla legalità.