In tema di mandato di arresto europeo, la Sesta sezione, ha affermato che, in caso di cd. consegna successiva del detenuto da parte dello Stato originariamente richiedente ad altro Stato membro dell’Unione, è necessario accertare quale sia, presso lo Stato che ha disposto la iniziale consegna del ricercato, l’organo giudiziario competente ad esprimere l’assenso alla ulteriore consegna che, pur non dovendo necessariamente coincidere con l’ufficio che a suo tempo autorizzò la prima consegna, deve procedere alla relativa valutazione sulla base delle regole specificamente contemplate dall’art. 28, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI.
Nella decisione 9582 del 10 marzo 2020, la Corte di Cassazione si pronuncia sulle censure mosse nei confronti della sentenza di merito emessa dalla Corte d’appello di Roma con la quale essa aveva disposto l’esecuzione di un MAE processuale, richiesto dalla Autorità giurisdizionale tedesco, differita per consentire l’espiazione di una precedente pena comminata in Italia.
Il ricorrente, in particolare, censurava la decisione di merito in quanto il soggetto richiesto, che stava espiando la propria pena in Italia per altri delitti commessi, risultava essere stato consegnato in precedenza dall’Autorità giurisdizionale olandese, la quale, tuttavia, non aveva dato il proprio assenso alla cd. successiva consegna. L’assenso, infatti, era stato prestato da un organo dell’ufficio del Pubblico Ministero e non dalla Corte olandese, organo, quest’ultimo, che in precedenza aveva accolto sei richieste di consegna da parte dell’Italia, preposto alla assistenza giudiziaria. Ebbene sulla adeguatezza di questo organo a svolgere le complesse valutazioni richieste in simili ipotesi la Corte d’Appello non ha svolto alcun accertamento.
La fattispecie della consegna successiva è espressamente disciplinata dalla decisione quadro 2002/584/GAI che stabilisce all’art 28 paragrafo 2 “L’autorità giudiziaria dell’esecuzione dà il suo assenso alla consegna ad un altro Stato membro secondo le seguenti regole: a) la richiesta di assenso è presentata in conformità dell’articolo 9, corredata delle informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, nonché di una traduzione, come previsto all’articolo 8, paragrafo 2; b) l’assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto della presente decisione quadro; c) la decisione interviene entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; d) l’assenso è rifiutato per i motivi di cui all’articolo 3 e può essere altrimenti rifiutato soltanto per i motivi di cui all’articolo 4.”
La Corte di Cassazione a questo punto rileva che, stando alle disposizioni richiamate, non emerge che la competenza a deliberare sulla consegna successiva appartenga alla medesima autorità che si è già pronunciata positivamente sull’esecuzione del mandato di arresto europeo, tuttavia “la tipologia e l’ampiezza delle valutazioni affidate all’autorità di esecuzione per accordare l’assenso alla successiva consegna del ricercato rientrano nella sfera di un apprezzamento tipicamente giurisdizionale e sostanzialmente sovrapponibile al vaglio delibativo richiesto ai fini della consegna ex art.15 del su menzionato atto di diritto derivato”.
Ciò appare confermato dal fatto che nell’ordinamento italiano tale competenza spetti alla Corte d’Appello.
Ciò che la Corte richiede nel caso di specie è che si accerti quale sia l’organo deputato a realizzare tale valutazione e, qualora si tratti dell’ufficio del Pubblico Ministero indicato, se esistano nel sistema interno degli strumenti volti a consentire l’impugnazione della decisione adottata innanzi all’autorità giurisdizionale.
Con tale decisione, dunque, la Corte interpreta le disposizioni della decisione quadro offrendo una garanzia sostanziale nei confronti del soggetto richiesto, il quale può essere sottoposto alla consegna successiva, solo previa valutazione dei relativi presupposti da parte dell’organo preposto che deve essere un organo giurisdizionale o la cui decisione debba poter essere censurata innanzi ad una autorità giurisdizionale.
Sulla base di tali motivazioni la Corte annulla la sentenza impugnata rinviando ad altra sezione della medesima Corte d’appello per uniformarsi ai principi da essa stabiliti e per effettuare i controlli richiesti.