La sesta Sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata con sentenza n.15924/2020 in data 26.5.2020, esprimendo il seguente principio di diritto “In tema di mandato di arresto europeo, ai fini del rifiuto della consegna ad uno Stato estero fondato sul pericolo che la persona sia sottoposta ad un procedimento in violazione del diritto ad un equo processo, non è sufficiente la mera denuncia da parte del consegnando di gravi carenze sistemiche rilevate nei confronti dello Stato di emissione, essendo invece necessario che egli alleghi circostanze specifiche e concrete che possano giustificare anche il mero sospetto del carattere non equo del procedimento. (Fattispecie relativa a richiesta di consegna proveniente dalle autorità giudiziarie polacche).”
Con il ricorso presentato alla Corte di Cassazione, il ricorrente si opponeva alla sentenza della Corte d’appello con cui veniva accolta la richiesta di mandato di arresto europeo, al fine del perseguimento penale dell’imputato per i reati di associazione a delinquere, finalizzata alla commissione di reati tributari e riciclaggio.
La Cassazione all’esito della valutazione dei motivi, ritiene il ricorso fondato.
In particolare, la Corte condivide la censura del ricorrente in ordine al difetto di motivazione del provvedimento cautelare, in base al quale era stato emesso mandato di arresto europeo e richiesto dalla legge 69/2005 dagli artt. 1 comma 3 e 18 lett q. Tale requisito, secondo l’opzione ermeneutica tradizionalmente accolta, doveva considerarsi parametrato su una nozione di motivazione tratta dalla tradizione giuridica italiana, da intendersi come esposizione logico-argomentativa del significato e delle implicazioni del materiale probatorio. Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, al giudice interno spetta altresì l’accertamento dei gravi indizi di colpevolezza, verificando che il provvedimento dell’autorità richiedente sia fondato su un compendio indiziario seriamente evocativo di un fatto di reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna.
Tale verifica appare difettosa nella sentenza della Corte d’appello contestata, la quale si era solo limitata a constatare che, secondo le autorità polacche, il soggetto di cui era richiesta la consegna aveva commesso i fatti contestati. Tale valutazione appariva assolutamente carente e quindi imponeva un nuovo esame sul punto.
La Corte di Cassazione si sofferma però su un altro motivo di ricorso, concernente la questione del pericolo che il consegnando venga sottoposto nel paese richiedente ad un processo non equo, profilo su cui la Corte d’appello si era pronunciata in modo non censurabile.
In via preliminare, viene osservato che la Grande Sezione della CGUE nel 2018 aveva esaminato la situazione venutasi a creare in Polonia a seguito della realizzazione di una serie di modifiche normative riguardanti l’organizzazione di giudici nazionali, modifiche che avevano ingenerato il sospetto di una potenziale lesione del principio di indipendenza dei giudici.
A fronte di carenze sistemiche, la Corte di Lussemburgo aveva stabilito che le autorità giudiziarie riceventi un mandato di arresto europeo da parte di tale Stato ai fini dell’esercizio dell’azione penale avrebbero dovuto, tra le altre cose, verificare che, alla luce della situazione personale del consegnando e del reato lui ascritto, tenuto conto delle informazioni fornite dallo Stato emittente ci fosse un grave rischio di violazione del diritto fondamentale all’equo processo, tutelato dall’art 47 comma 2 della Carta di Nizza. Il giudice chiamato ad eseguire il MAE è tenuto a verificare se ed in che misure le carenze sistemiche e generalizzate possano impattare sul procedimento cui è sottoposto il consegnando, se, cioè, esistano motivi seri e comprovati a che si concretizzi una lesione del diritto dell’imputato al giudice indipendente e, quindi, in generale, al diritto ad un equo processo.
Come è stato specificato già precedentemente dalla Suprema Corte tale indagine deve essere fondata su elementi concreti che siano stati addotti dal consegnando al fine di delineare la concretezza del pericolo cui esso sarebbe esposto a seguito dell’accoglimento della richiesta delle autorità polacche. Nel caso di specie, nessun elemento concreto era stato allegato al fine di comprovare il potenziale impatto delle riforme polacche sulla garanzia dell’equo processo. Oltre tutto, nelle more dell’esame del ricorso erano sopravvenute nuove modifiche normative che obbligavano la Corte ad annullare con rinvio, al fine di consentire al giudice di merito di valutare tali circostanze, sempre tenendo presenti gli specifici elementi allegati dal ricorrente e volti a delineare una violazione delle garanzie processuali nel caso concreto.
Per tali motivi la Corte annulla con rinvio la sentenza al fine di consentire un nuovo esame nel merito delle questioni da essa indicate secondo i principi delineati.