Il presente comunicato è rilasciato al fine di fissare in maniera sintetica le deliberazioni del comitato di giunta, in ordine al programma che la nostra...

La libertà di circolazione costituisce un pilastro fondamentale su cui si regge l’odierna società che trova fondamento diretto ed esplicito all’interno della Costituzione italiana. 

L’articolo 16 della Carta fondamentale sancisce che ciascuno ha il diritto di “circolare” e “soggiornare” liberamente all’interno di qualsiasi parte del territorio nazionale. 

L’affermazione viene ulteriormente confermata e rafforzata all’art. 120 della Costituzione che vieta alle Regioni di istituire dazi di importazione, esportazione e transito tra le Regioni o comunque di adottare dei provvedimenti che possano ostacolare in qualche modo la circolazione delle persone. 

Si tratta, d’altro canto, di una libertà su cui si fonda altresì l’Unione Europea, un progetto che sin dalla sua originaria fondazione, ha fatto della libera circolazione delle persone e delle merci il presupposto su cui poggiare le proprie basi. 

Non a caso, allora, tale libertà trova riconoscimento espresso anche nelle norme eurounitarie. 

Il Trattato sull’Unione Europea, infatti, sin dall’art. 3 riconosce l’impegno dell’Unione ad offrire ai propri cittadini uno “spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone”.  L’Unione si è impegnata sin da principio, prima con lo strumento del Trattato internazionale tra gli Stati aderenti, poi con il “metodo comunitario” a creare per i cittadini comunitari uno spazio in cui fosse favorita la libertà di circolare, di soggiornare, di stabilire i propri interessi lavorativi in qualunque paese dell’Unione, ma anche uno spazio in cui fosse assicurata sicurezza e libertà, grazie agli strumenti di cooperazione di polizia e giurisdizionale. 

La libertà di circolazione assurge, poi, a diritto fondamentale dell’Unione Europea con l’approvazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Carta di Nizza), dove trova riconoscimento espresso all’art. 45, con una formulazione assai simile a quella della nostra Carta Costituzionale, grazie al riferimento alla libertà di circolare e soggiornare.

Stesso valore assume all’interno della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo adottata nel 1950 in seno al Consiglio d’Europa, che assume lo stesso valore giuridico dei Trattati UE, secondo quanto disposto dall’art. 6 comma 3 TUE. 

Dai richiami effettuati si evince chiaramente come la libertà di circolazione trovi riconoscimento generale e assurge a valore fondamentale non solo all’interno dei confini italiani, ma anche con riferimento all’Unione Europea e al Consiglio d’Europa. 

Come qualsiasi libertà o diritto che trovi riconoscimento astratto all’interno di Testi fondamentali come quelli richiamati, anche la libertà di circolazione può andare incontro a limitazioni più o meno ampie, ove ciò risulti necessario ad assicurare altri diritti che ricevano pari o maggiore tutela dalla legge. 

L’art. 16 della Costituzione chiarisce, infatti, che sono fatte salve le limitazioni che la legge stabilisce per motivi di sanità o sicurezza. Simile disposizione, d’altronde, è contenuta all’art. 2 del Protocollo Addizionale n. IV alla Convenzione Europea (vincolante nel nostro ordinamento ex art. 117 co.1 Costituzione) che richiama tra i giusti motivi di limitazione della libertà “la protezione della salute”, nonché dall’art. 45 del TFUE in materia di circolazione dei lavoratori, che ha costituito il presupposto per l’attuale compressione della libertà di circolazione, limitata ai soli viaggi essenziali e alla circolazione delle merci per l’effetto dell’emergenza sanitaria in corso. 

Come è stato chiarito dalla Corte Costituzionale sono, dunque, legittime le leggi adottate in via generale (ovvero non dirette a singole categorie o gruppi determinati di individui, pena la violazione dell’art. 3 della Costituzione) per motivi di sicurezza o di sanità. 

I primi andranno intesi come “fatti costituenti un pericolo per la sicurezza dei cittadini e cioè a fatti che impediscano al cittadino di svolgere una attività lecita senza minaccia di offesa alla propria personalità” (Corte Costituzionale n.2/1956); con i motivi di sanità si fa riferimento alla necessità, ad esempio, di isolare determinati individui affetti da malattie contagiose. 

E’ la stessa Costituzione, allora, ad autorizzare espressamente limitazioni alla libertà di circolazione, operando un bilanciamento astratto con altri due valori di rango addirittura superiore: la sicurezza e la salute pubbliche, presupposti imprescindibili della società. 

Quanto allo strumento utilizzato per determinare una compressione della libertà di circolazione è certo che esso debba essere rappresentato da atti aventi forza di legge, in grado di assicurare una copertura democratica alla limitazione. 

Nell’attuale contesto di emergenza sanitaria, in cui appare difficile, da un lato, riunire periodicamente il Parlamento e, dall’altro, attendere i tempi della procedura legislativa ordinaria è apparso quanto mai legittimo l’utilizzo di strumenti aventi forza di legge, quale il decreto legge che presuppone situazioni di necessità e urgenza che impediscano il rispetto dei consueti tempi per l’adozione di una legge ordinaria. 

Lo strumento del decreto legge, infatti, possiede la medesima efficacia vincolante della legge ordinaria per una durata limitata di sessanta giorni, oltre la quale decade se non ha ricevuto la conversione in legge da parte del Parlamento, che attribuisce il crisma della democraticità. 

Dopo un lungo periodo in cui il decreto legge è stato spesso utilizzato in assenza dei propri presupposti essenziali che lo rendono funzionale a fronteggiare situazioni emergenziali, che ha condotto più volte la Corte Costituzionale a stigmatizzare l’uso improprio di questo peculiare strumento, l’attuale emergenza sanitaria pare averlo dotato di nuova linfa vitale.

Contattaci ora

Tutti i campi sono obbligatori.

Federica Tartara

Short CV

Mi diplomo al liceo scientifico nell’anno 2003 e decido di iscrivermi alla Facoltà di Giurisprudenza di Genova, frequento l’università al Corso di Laurea Magistrale con profitto e mi laureo nel 2009 con voto 104/110 discutendo una tesi di diritto processuale penale e diritto penitenziario.

Durante il percorso universitario partecipo al programma Erasmus e trascorro sei mesi ad Alicante in Spagna dove, oltre ad imparare la lingua, frequento corsi universitari superando diversi esami.

Dopo la laurea intraprendo la pratica forense in uno studio legale operante prevalentemente nel campo del diritto penale e nell’anno 2013 ottengo il titolo di avvocato. Inizio quindi a prestare la mia collaborazione presso un prestigioso studio di Genova conosciuto nell’ambito del diritto penale e nel 2022 decido di fondare il mio Studio Legale.
Nell’anno 2014 frequento il Master di II Livello in criminologia e Scienze psicoforensi presso L’Università degli Studi di Genova ottenendo un diploma di laurea.

Negli anni mi sono occupata di numerosi casi (anche di cronaca) fornendo assistenza sia nel campo del diritto penale che civile anche grazie alle diverse collaborazioni intraprese con colleghi operanti in diversi settori del diritto.

Ho prestato altresì attività nel campo della formazione partecipando come docente al Master in Investigative Sciences edizione 2021/2022 organizzato dal prestigioso Studio Legale Cataldi effettuando un approfondimento sul tema del “Codice Rosso”.

Alexandro Maria Tirelli

Short CV

L’avvocato Alexandro Maria Tirelli, ha completato i suoi studi ed il suo cursus honorum in Italia, diplomandosi dapprima al Liceo Classico “Massimo D’Azeglio” di Torino – palestra intellettuale di numerosi pensatori italiani – laureandosi in seguito in Giurispudenza presso l’Università degli studi di quella stessa città, ed ottenendo poi un Master in Diritto dell’Economia e dell’Impresa presso l’Università “Carlo Cattaneo” di Castellanza (Varese).

Dopo una breve carriera quale dirigente d’azienda nell’ambito dell’export, responsabile per l’area legale nei rapporti con il Venezuela ed il Brasile, Alexandro Maria Tirelli decise di intraprendere l’attività forense, iscrivendosi alla pratica ed abilitandosi alla professione dopo aver sostenuto l’esame di Stato. Oggi è iscritto nell’albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata (n.3240), del Distretto di Corte d’Appello di Napoli, ed esercita la professione quale avvocato penalista, dopo avere svolto un biennio di praticantato presso lo studio legale del presidente della Camera Penale del Foro di appartenenza, l’esimio avv. Antonio Cesarano, oggi  dirigente OUA. Tirelli  ha maturato una significativa esperienza in diritto penale, fondando  3 importanti studi a  Napoli, Roma  e Milano e maturando le sue prime esperienze, partecipando ai più importanti maxiprocessi contro la camorra e la mafia. Ha avviato il proprio studio, unitamente ad altri professionisti, con sedi in Napoli, Roma, Milano, specializzandosi nei reati in materia di stupefacenti, riciclaggio di denaro, omicidio, bancarotta fraudolenta e colpa medica.
Grazie alla conoscenza dello spagnolo, portoghese ed inglese, Tirelli ha avviato collaborazioni continuative  con studi legali internazionali  di primo piano in USA,  Europa e in Sud America, iniziando ad occuparsi di problematiche di diritto penale internazionale (Mandati di arresto europeo, estradizione e di trasferimento di prigionieri alle autorità giudiziarie italiane).

Attraverso la sua rete internazionale lo studio legale è in grado di seguire casi penali nei paesi dell’ America latina  (Rio de Janeiro, San Paolo, Buenos Aires, Bogotà, Medellin, Cali) negli Usa (Miami, New York), nel Regno Unito (Londra) , Spagna (Madrid e Barcellona) e Portogallo (Lisbona). Fa parte della lista ufficiale degli avvocati raccomandati dalla ambasciata degli Stati Uniti in Italia e dal Consolato Britannico di Napoli.