Contagio da Covid-19: profili di responsabilità penale del personale sanitario.
Secondo alcune indiscrezioni taluni contagi da Covid-19 deriverebbero dal mancato rispetto dei protocolli previsti dalla legge per la gestione del rischio epidemiologico all’interno di strutture sanitarie.
In assenza di punti fermi nell’ambito delle indagini avviate, è possibile solo prospettare in via ipotetica e astratta quali conseguenze penali possano addebitarsi nei confronti dei sanitari che non abbiano rispettato le linee guida previste dalla legge.
Deve chiarirsi che, con la legge 24 del 2017 (Cd. legge Gelli- Bianco), il legislatore ha provveduto a riformare la materia della responsabilità medica, introducendo nel Codice Penale l’art. 590 sexies rubricato “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”.
La norma prevede che “Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.
Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.
Le due fattispecie che possono essere attribuite al sanitario nell’esercizio della propria professione sono, dunque, le lesioni personali e l’omicidio colposo, per le quali, come sancito dall’art. 590 sexies cp, si applicano le pene previste dagli art. 589 e 590 cp.
Il secondo comma della norma citata, invece, prevede una specifica causa di non punibilità la cui applicazione deriva dal mancato rispetto delle linee guida previste dalla legge o, in assenza di queste, dalle buone pratiche clinico assistenziali che siano adeguate al caso concreto.
Le difficoltà applicative derivanti dalla norma derivano in gran parte, come è ovvio, dalla necessità di circoscrivere la causa di non punibilità di cui al secondo comma.
Il sanitario deve osservare le linee guida definite e pubblicate dalla legge, ma il legislatore, anche a causa del continuo evolversi del sapere scientifico, non può racchiudere all’interno di specifiche disposizioni tutte quelle regole che dovrebbero essere rispettate secondo l’ars medica.
D’altronde, cristallizzare in tali linee guida le regole mediche significa esporle ad un procedimento di rapida obsolescenza.
Tutto ciò ben si comprende nei casi in cui il personale sanitario si trova a fronteggiare emergenze dovute all’ampio numero delle persone coinvolte e alle scarse conoscenze maturate in relazione a malattie infettive di recente scoperta.
In questi casi, dunque, è ben possibile che le linee guida previste dalla legge non siano in grado di orientare efficacemente l’operato del medico.
Si pone, quindi, la necessità per il personale sanitario di attenersi alle buone pratiche clinico assistenziali che devono risultare adeguate al caso concreto.
Al fine di accertare la sussistenza di una responsabilità di carattere penale da parte del sanitario, è necessario che si verifichino una serie di elementi.
In primo luogo, è necessario l’accertamento della lesione personale o della morte a danno di un determinato soggetto, che costituiscono l’evento tipico dei reati di cui agli art. 589 e 590 cp.
E’ imprescindibile, inoltre, che sotto il profilo materiale sia possibile ricondurre, all’esito di un accertamento tecnico, la morte o la lesione alla violazione della regola cautelare da parte del sanitario.
E’, dunque, altresì, fondamentale verificare che il sanitario abbia rispettato tutte le regole cautelari professionali applicabili al caso concreto, siano esse di natura normativa o regolamentare o anche fondate semplicemente sull’applicazione dei principi generali dell’ars medica, laddove, come nel caso di emergenze epidemiologiche, la scienza non abbia ancora fornito elementi necessari, per codificare all’interno di linee guida le regole mediche applicabili alla specificità del caso.
Stando comunque alle coordinate ermeneutiche della giurisprudenza, deve sottolinearsi che sia nel caso in cui le linee guida esistano sia nel caso in cui il medico abbia seguito le buone pratiche clinico assistenziali, il giudice dovrà effettuare una valutazione di adeguatezza delle regole seguite in relazione al caso concreto.
Anche le stesse linee guida, infatti, non costituiscono precetti cautelari vincolanti la cui violazione dà luogo a comportamento rimproverabile.
Al di là comunque dei profili concernenti la colpa del medico, è necessario notare che, stante la mancanza di certezze a livello scientifico circa le esatte modalità di propagazione del virus, ancor prima che a livello soggettivo, sarà arduo accertare a livello causale e materiale che il contagio (che abbia poi condotto successivamente alle lesioni o alla morte del paziente) sia avvenuto a causa della creazione da parte del personale sanitario di condizioni che hanno determinato o agevolato la trasmissione.
Deve essere ricordato che il processo penale è governato dal principio per cui la responsabilità penale deve essere provata al di là di ogni ragionevole dubbio, pertanto laddove dovesse essere intrapreso un procedimento nei confronti del personale medico, ciascuno degli elementi indicati dovrà essere supportato da valida prova.