Con decreto legislativo n. 231/2001 il legislatore, conscio del principio generale “societas delinquere non potest” elabora un sistema sanzionatorio per colpire le persone giuridiche, qualora ad esse possano essere ricondotte specifiche fattispecie di reato commesse da soggetti che rivestono particolari qualifiche nell’ambito di tali enti.
Tutto il sistema sanzionatorio è governato da principi, espressamente previsti e assimilabili a quelli che connotano il sistema penale tradizionale, fra cui, in primo luogo il principio di legalità (art. 2 decreto citato).
Da ciò deriva necessariamente che, per poter considerare un certo reato fonte di responsabilità amministrativa degli enti, è necessario che esso sia stato incluso nel catalogo tassativo del dlgs. 231/2001 prima della commissione del fatto per cui si procede.
Con la legge 157/2019 si è ampliato il catalogo in questione, aggiungendovi talune fattispecie, prime non previste. In particolare, si tratta dei reati previsti dagli art. 2 co1 e co 2 bis (incluse come due fattispecie separate), dagli art. 3, 8.
E’ stata, poi, espressamente codificata una circostanza aggravante, secondo cui tutte le sanzioni pecuniarie predisposte per i delitti indicati sono aumentate di un terzo se dal fatto sia derivato per l’ente un profitto di rilevante entità.
Sotto il profilo temporale, deve rammentarsi che, anche per questa disposizione, è stata prevista l’efficacia a partire dall’entrata in vigore della legge di conversione, avvenuta il 24 dicembre 2019.
Con il provvedimento in parola sono state superate le perplessità, evidenziate anche dalla dottrina, in ordine alla mancata previsione dei reati tributari fra quelli presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.
In passato, si evidenziava che la mancata inclusione fosse da attribuire alla potenziale duplicazione sanzionatoria derivante dall’abbinamento delle sanzioni penali e amministrative.
Come sottolineato, però, dalla Giurisprudenza di legittimità, tale mancanza frustrava le ragioni stesse dell’introduzione di una responsabilità amministrativa degli enti.
Nel caso di un reato tributario, il soggetto posto in posizione apicale agisce normalmente spinto non da un interesse personale e dall’intenzione di conseguire un vantaggio suo proprio, ma dalla volontà di agevolare l’evasione da parte dell’ente stesso.
Il problema più grave, segnalato nel sistema precedente, consisteva nella possibilità di intestazione alla persona giuridica di beni non direttamente riconducibili al profitto di reato e per questo sottratti alla confisca per l’equivalente, vanificando del tutto, o, comunque, rendendo più difficoltosa la ricerca di beni che sono stati profitto del reato.
Anche sotto quest’aspetto può dirsi abbia operato la legge di riforma, che ha previsto la confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato.
Anche all’interno della relazione illustrativa è stata giustificata l’introduzione di queste modifiche con l’esigenza di tutelare gli interessi erariali alla luce della disciplina eurounitaria.
In linea generale, la disciplina tributaria ha, infatti, un impatto anche sugli interessi finanziari dell’Unione Europea.
Nell’ottobre del 2019 è stata data delega al Governo di dare attuazione alla cd. Direttiva PIF, concernente la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale.
Il Governo era stato proprio delegato ad apportare delle modifiche al dlgs. n. 231/2001, affinchè la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche potesse essere estesa anche a quei reati che ledono gli interessi finanziari dell’UE e che, fino a quel momento, non erano stati ricompresi all’interno del catalogo tassativo.
Con la legge di riforma dei delitti tributari pare, quindi, essere stata data attuazione a tale obbligo di derivazione eurounitaria.
Ulteriore novità ha riguardato l’introduzione della confisca per l’equivalente del profitto del reato nel caso in cui esso sia confluito nelle casse dell’ente per cui è stato commesso (art.19 decreto citato). In questo modo, sono superati quegli orientamenti giurisprudenziali sviluppati in passato che hanno tentato comunque di sottoporre a confisca il prodotti di reati tributari, non potendosi ritenere l’ente persona estranea al reato. La confisca trova una propria base normativa nel citato art. 19 e diventa obbligatoria, essendo sottratta ad ogni decisione discrezionale del Giudice.
Infine, merita un cenno la questione afferente gli eventuali profili di frizione col divieto di bis in idem, ormai consolidato grazie all’evoluzione della Giurisprudenza interna alla luce di quella della Corte EDU.
In passato, il sistema complessivo delineato dal dlgs.231/2001 era considerato compatibile col divieto indicato poiché, da una parte, si irrogava una sanzione penale nei confronti della persona fisica, dall’altra, una sanzione amministrativa nei confronti della persona giuridica. Le sanzioni colpivano quindi soggetti tra loro distinti.
Oggi, con le novità apportate, l’ente sarà destinatario delle sanzioni di cui al dlgs.n. 231/2001 e di quelle contenute nel dlgs.n. 472/2019, con il rischio di bis in idem qualora entrambe le tipologie di sanzioni dovessero essere considerate “sostanzialmente penali” alla luce dei cosiddetti Engel criteria. Allora l’unico modo per rendere il sistema compatibile coi principi dettati dalla Giurisprudenza europea, sarebbe quello di rendere i procedimenti temporalmente e funzionalmente connessi, secondo l’ultimo insegnamento della Corte EDU (A e B contro Norvegia).