Per integrare il reato di autoriciclaggio non occorre che l’agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità tale da impedire, in maniera assoluta, la identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza. |
In questo senso si è espressa la Seconda Sezione della Corte di Cassazione con sentenza n.7860/2020 in riferimento al reato di cui all’art. 648-ter.1.
In particolare, la Corte si pronuncia sul ricorso presentato dal Pubblico Ministero avverso il provvedimento del tribunale del Riesame che avrebbe escluso, nel caso di specie, sussistere quella capacità dissimulatoria e decettiva, richiesta dalla legge ai fini della realizzazione del delitto indicato.
La Corte di legittimità condivide l’impostazione giuridica adottata dal Tribunale del riesame atta a valorizzare l’avverbio “concretamente” inserito nel testo dell’art. 648-ter.1, che caratterizza tale nuova fattispecie, rispetto al meno recente riciclaggio.
In particolare, l’art. 648 ter.1 punisce la condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni, o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo tale da ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa.
Ebbene, la Corte chiarisce che non occorre che la condotta di impiego, sostituzione e trasferimento di denaro, beni o altre utilità sia tale da impedire in modo assoluto l’identificazione della provenienza delittuosa del bene, essendo sufficiente che tali condotte siano solo concretamente idonee a ostacolare la ricostruzione del cosiddetto “paper trail”.
La scelta del legislatore di inserire nel testo della disposizione ha una precisa ratio. L’avverbio “concretamente” richiede che le condotte citate siano idonee ad occultare e dissimulare l’origine delittuosa dei beni oggetto di “laundering”, stante la plurioffensività del delitto posto a tutela dell’amministrazione della giustizia, della leale concorrenza e, solo mediatamente, del patrimonio (bene, invece, tutelato dal norma che incrimina il riciclaggio).
La nuova formulazione, d’altronde, si spiega tenuto conto che mentre il riciclaggio presupponeva un’alterità tra il soggetto che commette il reato presupposto, produttivo di ricchezza e quello che realizza l’attività puramente riciclatoria, l’autoriciclaggio ha consentito la sovrapposizione tra questi due soggetti, cosicchè la punizione di una condotta puramente riciclatoria avrebbe potuto porre problemi di violazione del principio di ne bis in idem.
Ne è derivata l’esigenza di caratterizzare quella condotta di un ulteriore elemento ovvero la concreta capacità di dissimulare la provenienza delittuosa, traendo in inganno anche l’Autorità giudiziaria.
A questo punto, la Corte richiama una serie di precedenti mediante i quali intende dimostrare che la condotta di impiego, trasferimento o sostituzione tout court di beni o utilità derivanti da precedente reato non sono sufficienti a integrare il delitto de quo, richiedendosi quell’elemento di specificità sopra indicato.
Specificamente, viene richiamato quell’orientamento in base al quale si è ritenuto non integrare autoriciclaggio il mero trasferimento di denaro, oggetto di distrazione fallimentare, a favore di imprese operative, occorrendo, appunto, il quid pluris costituito dalla idoneità dissimulatoria.
Diversamente, si verificherebbe una ingiustificata sovrapposizione punitiva tra la norma sulla bancarotta e quella sull’autoriciclaggio.
Allo stesso modo, si è esclusa la riconducibilità al reato in esame di quella condotta con cui l’autore del furto versa il relativo profitto sul proprio conto corrente o su una carta prepagata, mancando l’elemento già indicato.
Come è stato evidenziato, la fattispecie in esame costituisce un reato di pericolo concreto, essendo compito del giudice accertare, nel caso specifico, che la condotta dell’agente sia connotata da una idoneità dissimulatoria con cui si intende immettere nel circuito dell’economia legale beni, denaro o altre utilità derivanti da reato, con evidente pregiudizio delle altre imprese, che, al contrario, hanno solo la possibilità di accedere al credito legale con conseguenti maggiori costi e oneri.
Sulla base di queste premesse, la Corte dichiarando di condividere l’impostazione del Tribunale del riesame rigetta il ricorso presentato.