La Terza Sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata in sede cautelare con la sentenza n.13660/2020 sul tema dell’assoggettabilità di determinate somme ...

La Terza Sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata in sede cautelare con la sentenza n.13660/2020 sul tema dell’assoggettabilità di determinate somme al sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

La Corte di Cassazione ha, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca, la Terza sezione ha affermato che possono essere sottoposte a vincolo le somme di denaro versate in un “fondo pensione” nella fase di accumulo della provvista, non essendo applicabile, nella specie, la disciplina di cui all’art. 545 cod. proc. civ.”

La sentenza viene resa all’esito dell’esame di un ricorso in Cassazione presentato avverso la sentenza del Tribunale di Palermo di rigetto dell’istanza di riesame: veniva confermato, quindi, il provvedimento emesso dal Gip di sequestro preventivo di somme provenienti dalla commissione di reati tributari. Più in particolare, si contestava agli indagati di aver utilizzato fatture per operazioni inesistenti per simulare passività inesistenti. Erano state così sottoposte ingenti somme a sequestro preventivo, somme che si trovavano depositate presso un fondo pensione. 

Avverso il provvedimento del Tribunale di Palermo viene quindi proposto ricorso in Cassazione, lamentando, tra le altre cose, che il sequestro sia stato eseguito su somme che per loro natura non sono assoggettabili ad alcun atto di ablazione, perché destinate alla previdenza complementare.

A sostegno della tesi difensiva viene richiamato l’art.11 comma 10 del dlgs 252/2005 che prevede l’intangibilità delle somme destinate ad un fondo pensione durante la fase di accumulo. 

Secondo la Corte occorre principiare dall’individuazione della disposizione di principale interesse: l’art 545 cpc contenente una elencazione dei cosiddetti crediti impignorabili, il citato art.11 del dlgs 252/2005 e, infine, l’art. 1923 c.c.

Dalle richiamate disposizioni discende la tesi, sostenuta dal ricorrente, secondo cui le rimesse in corso di accumulo in favore di un fondo pensione non potrebbero essere sottoposte al sequestro, in quanto intangibili. 

A supporto di tale ricostruzione vengono richiamati, dal ricorrente e dal Tribunale del riesame, anche alcuni orientamenti giurisprudenziali su cui la Corte esprime la propria valutazione in ordine alla pertinenza e, quindi, applicabilità al caso di specie. 

Nel 2008 le Sezioni Unite Civili avevano escluso l’assoggettabilità alla procedura fallimentare della somma costituente il prezzo di riscatto di una polizza sulla vita al momento dell’apertura del fallimento. Si trattava, infatti, di somme impignorabili ex art. 1923 c.c. e, oltre tutto, destinate a soddisfare una funzione prettamente previdenziale e, quindi, non riconducibili all’attività d’impresa. 

La Cassazione esprime una certa titubanza in ordine all’applicabilità dei principi ivi espressi, sia perché si tratta di una sentenza emessa in sede civile, sia perché in quella sede si discuteva circa la natura personale o commerciale di un credito, onde assoggettarlo alla procedura fallimentare. 

Il Tribunale di Palermo aveva richiamato, invece, altro precedente della Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione, la quale, adeguandosi al precedente orientamento, aveva effettivamente sancito il principio per cui i limiti alla pignorabilità dei crediti retributivi e pensionistici di cui all’art. 545 cpc sono applicabili anche al sequestro preventivo, in quanto espressione di principi generali, volti ad assicurare i diritti fondamentali e inalienabili della persona. Il problema ora era verificare se quel principio espresso in via generale fosse applicabile anche al caso specifico delle somme versate quale montante per l’erogazione poi di una pensione integrativa. 

La Corte ribadisce che prevalente e condivisibile è l’orientamento in base al quale i limiti di cui all’art. 545 cpc siano applicabili anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca, stante la necessità di tutelare gli interessi primari dell’individuo, sebbene ci siano altri precedenti che mostrino di aderire ad una ricostruzione diversa, per cui i limiti di cui all’art. 545 cpc non opererebbero in relazione al sequestro preventivo, quanto meno nel caso in cui le somme siano già state acquisite dal titolare del trattamento e si siano confuse col suo patrimonio mobiliare (in questo senso si è espressa Cassazione, Seconda Sezione penale 18 settembre 2017 n.42533). 

La Corte ritiene comunque che gli orientamenti di marca profondamente garantista sopra menzionati non siano applicabili al caso di specie, in cui non rileverebbe affatto l’art. 545 cpc. che non sarebbe applicabile nel caso di fondi pensione ad accumulo. 

Si tratta di strumenti finanziari che, infatti, pur avendo funzione latamente previdenziale, non sono legati a corrispettivi derivanti da un rapporto lavorativo. Inoltre, come la stessa espressione “fondi pensionistici integrativi” lascia trasparire, si tratta di forme di previdenza che vanno ad integrare quel nucleo essenziale di prestazioni, su cui si appunta l’intangibilità cui si riferisce l’art. 545 cpc. 

A sostegno di tale impostazione, la Corte richiama altri suoi precedenti aventi ad oggetto sequestri preventivi di polizze assicurative sulla vita, ritenuti assolutamente legittimi, anche in forza della considerazione per cui non sono estensibili automaticamente alla materia penale quei principi espressi da norme civili. 

La Corte, infine, quindi, assimilando il fondo pensione allo strumento dell’assicurazione sulla vita ne ammette la sequestrabilità preordinata alla successiva confisca e rigetta il ricorso presentato.

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Federica Tartara

Short CV

Mi diplomo al liceo scientifico nell’anno 2003 e decido di iscrivermi alla Facoltà di Giurisprudenza di Genova, frequento l’università al Corso di Laurea Magistrale con profitto e mi laureo nel 2009 con voto 104/110 discutendo una tesi di diritto processuale penale e diritto penitenziario.

Durante il percorso universitario partecipo al programma Erasmus e trascorro sei mesi ad Alicante in Spagna dove, oltre ad imparare la lingua, frequento corsi universitari superando diversi esami.

Dopo la laurea intraprendo la pratica forense in uno studio legale operante prevalentemente nel campo del diritto penale e nell’anno 2013 ottengo il titolo di avvocato. Inizio quindi a prestare la mia collaborazione presso un prestigioso studio di Genova conosciuto nell’ambito del diritto penale e nel 2022 decido di fondare il mio Studio Legale.
Nell’anno 2014 frequento il Master di II Livello in criminologia e Scienze psicoforensi presso L’Università degli Studi di Genova ottenendo un diploma di laurea.

Negli anni mi sono occupata di numerosi casi (anche di cronaca) fornendo assistenza sia nel campo del diritto penale che civile anche grazie alle diverse collaborazioni intraprese con colleghi operanti in diversi settori del diritto.

Ho prestato altresì attività nel campo della formazione partecipando come docente al Master in Investigative Sciences edizione 2021/2022 organizzato dal prestigioso Studio Legale Cataldi effettuando un approfondimento sul tema del “Codice Rosso”.

Alexandro Maria Tirelli

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L’avvocato Alexandro Maria Tirelli, ha completato i suoi studi ed il suo cursus honorum in Italia, diplomandosi dapprima al Liceo Classico “Massimo D’Azeglio” di Torino – palestra intellettuale di numerosi pensatori italiani – laureandosi in seguito in Giurispudenza presso l’Università degli studi di quella stessa città, ed ottenendo poi un Master in Diritto dell’Economia e dell’Impresa presso l’Università “Carlo Cattaneo” di Castellanza (Varese).

Dopo una breve carriera quale dirigente d’azienda nell’ambito dell’export, responsabile per l’area legale nei rapporti con il Venezuela ed il Brasile, Alexandro Maria Tirelli decise di intraprendere l’attività forense, iscrivendosi alla pratica ed abilitandosi alla professione dopo aver sostenuto l’esame di Stato. Oggi è iscritto nell’albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata (n.3240), del Distretto di Corte d’Appello di Napoli, ed esercita la professione quale avvocato penalista, dopo avere svolto un biennio di praticantato presso lo studio legale del presidente della Camera Penale del Foro di appartenenza, l’esimio avv. Antonio Cesarano, oggi  dirigente OUA. Tirelli  ha maturato una significativa esperienza in diritto penale, fondando  3 importanti studi a  Napoli, Roma  e Milano e maturando le sue prime esperienze, partecipando ai più importanti maxiprocessi contro la camorra e la mafia. Ha avviato il proprio studio, unitamente ad altri professionisti, con sedi in Napoli, Roma, Milano, specializzandosi nei reati in materia di stupefacenti, riciclaggio di denaro, omicidio, bancarotta fraudolenta e colpa medica.
Grazie alla conoscenza dello spagnolo, portoghese ed inglese, Tirelli ha avviato collaborazioni continuative  con studi legali internazionali  di primo piano in USA,  Europa e in Sud America, iniziando ad occuparsi di problematiche di diritto penale internazionale (Mandati di arresto europeo, estradizione e di trasferimento di prigionieri alle autorità giudiziarie italiane).

Attraverso la sua rete internazionale lo studio legale è in grado di seguire casi penali nei paesi dell’ America latina  (Rio de Janeiro, San Paolo, Buenos Aires, Bogotà, Medellin, Cali) negli Usa (Miami, New York), nel Regno Unito (Londra) , Spagna (Madrid e Barcellona) e Portogallo (Lisbona). Fa parte della lista ufficiale degli avvocati raccomandati dalla ambasciata degli Stati Uniti in Italia e dal Consolato Britannico di Napoli.