Con legge n. 157 del 2019, di conversione del d.l. 26 ottobre 2019, contenente disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze ...

Con legge n. 157 del 2019, di conversione del d.l. 26 ottobre 2019, contenente disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, sono state apportate numerose modifiche al dlgs. 74/2000, che contempla le fattispecie incriminatrici in materia tributaria. 

In particolare l’art. 39 della legge citata è intervenuto con numerose modificazioni che possono essere sinteticamente riassunte in questi termini: sono state innalzate le cornici edittali delle principali fattispecie; sono state previste circostanze attenuanti; sono state abbassate le soglie di rilevanza penale dell’imposta evasa o degli elementi attivi sottratti all’imposizione; è stata estesa la confisca prevista dall’art. 240 bis cp.; sono state inserite alcune fattispecie penal-tributarie all’interno del catalogo di reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal dlgs. n. 231/2001. 

L’obiettivo che pare essersi prefigurato il legislatore con l’intervento in parola è quello di un complessivo inasprimento della sanzione penale di fronte alla realizzazione di reali tributari, anche mediante un potenziamento degli strumenti cautelari reali utilizzabili. 

E’ opportuno notare, sul piano dell’efficacia dell’intervento normativo in parola, che, mentre le novità elencate entrano in vigore alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto (24.12.2019), l’estensione ai delitti tributari della confisca “allargata” si applicano esclusivamente alle condotte realizzate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Si tratta di un provvedimento “ad urgenza differita” che potrebbe far dubitare della sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza necessari ai fini dell’adozione di un decreto legge, come richiesto dall’art. 77 della Costituzione. 

E’ necessario passare in rassegna le modifiche apportate ad alcune delle principali fattispecie di reato contemplate all’interno del decreto legislativo 74/2000. 

E’ possibile concentrarsi sulla figura prevista dall’art. 2 del decreto citato che prevede il reato “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”. 

La disposizione punisce chiunque, per evadere imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti indica elementi passivi fittizi. 

Non sono previste soglie di punibilità, con la conseguenza che la fattispecie si consuma qualunque sia l’importo dell’imposta evasa. 

La disposizione richiede sul piano soggettivo il dolo specifico, il fine di evadere le imposte, compatibile, secondo l’orientamento giurisprudenziale anche con la forma del dolo eventuale. 

L’intervento di modifica del 2019 ha innalzato la cornice edittale, prevedendo la reclusione da 4 a 8 anni, laddove, invece, precedentemente la pena oscillava tra i 6 mesi e i 6 anni. 

E’ stato, altresì, introdotto un comma 2 bis in base al quale la pena è più bassa quando l’ammontare degli elementi passivi indicati è inferiore a 100.000 euro. 

Al di sopra della soglia indicata, il delitto è considerato ex lege più grave. 

Secondo i primi commenti, si tratterebbe di una circostanza attenuante. Potrebbe addursi quale argomento la natura di circostanza attenuante, precedentemente prevista nell’ambito della fattispecie de quo, e applicabile alle condotte commesse fino al 14 settembre 2011, secondo cui “se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a trecento milioni si applica la reclusione da sei mesi a due anni”. 

L’opposta tesi potrebbe comunque essere argomentata sulla base della considerazione che, all’interno del decreto legislativo n. 231/2003, all’art. 25 quinquiesdecies, è stato inserito il delitto in parola fra i reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti mediante il riferimento a due distinte ipotesi (quella semplice e quella “attenuata”), trattate, dunque, alla stregue di reati diversi con un trattamento sanzionatorio differenziato. 

In base al nuovo sistema sarà, inoltre, possibile applicare la confisca di cui all’art. 240bis cp., solo quando l’ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore ai duecentomila euro. 

Altra novità che ha interessato il delitto in parola è l’inserimento nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al dlgs.n. 231/2003. 

E’ irrogabile la sanzione pecuniaria fino a 500 quote nel caso del delitto previsto dal comma 1 dell’art. 2 dlgs.74/2000. Mentre per la fattispecie prevista dal comma 2 bis è stata prevista la sanzione pecuniaria fino a 400 quote. 

Anche dopo la riforma, dunque, la fattispecie in parola non presenta alcuna soglia di punibilità, trovando applicazione a prescindere dall’importo dell’imposta evasa. 

D’altronde, come chiarito dalla Corte Costituzionale nel 2019, tale scelta dipende da una valutazione del legislatore appartenente all’area della discrezionalità e non sindacabile dal giudice delle legge se ragionevole e non arbitraria. 

La mancata previsione di soglie di punibilità lascerebbe trasparire l’intenzione del legislatore di colpire in maniera forte un fenomeno diffuso, consistente nell’utilizzo di falsa fatturazione comprovante operazioni in tutto o in parte non eseguite.

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Federica Tartara

Short CV

Mi diplomo al liceo scientifico nell’anno 2003 e decido di iscrivermi alla Facoltà di Giurisprudenza di Genova, frequento l’università al Corso di Laurea Magistrale con profitto e mi laureo nel 2009 con voto 104/110 discutendo una tesi di diritto processuale penale e diritto penitenziario.

Durante il percorso universitario partecipo al programma Erasmus e trascorro sei mesi ad Alicante in Spagna dove, oltre ad imparare la lingua, frequento corsi universitari superando diversi esami.

Dopo la laurea intraprendo la pratica forense in uno studio legale operante prevalentemente nel campo del diritto penale e nell’anno 2013 ottengo il titolo di avvocato. Inizio quindi a prestare la mia collaborazione presso un prestigioso studio di Genova conosciuto nell’ambito del diritto penale e nel 2022 decido di fondare il mio Studio Legale.
Nell’anno 2014 frequento il Master di II Livello in criminologia e Scienze psicoforensi presso L’Università degli Studi di Genova ottenendo un diploma di laurea.

Negli anni mi sono occupata di numerosi casi (anche di cronaca) fornendo assistenza sia nel campo del diritto penale che civile anche grazie alle diverse collaborazioni intraprese con colleghi operanti in diversi settori del diritto.

Ho prestato altresì attività nel campo della formazione partecipando come docente al Master in Investigative Sciences edizione 2021/2022 organizzato dal prestigioso Studio Legale Cataldi effettuando un approfondimento sul tema del “Codice Rosso”.

Alexandro Maria Tirelli

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L’avvocato Alexandro Maria Tirelli, ha completato i suoi studi ed il suo cursus honorum in Italia, diplomandosi dapprima al Liceo Classico “Massimo D’Azeglio” di Torino – palestra intellettuale di numerosi pensatori italiani – laureandosi in seguito in Giurispudenza presso l’Università degli studi di quella stessa città, ed ottenendo poi un Master in Diritto dell’Economia e dell’Impresa presso l’Università “Carlo Cattaneo” di Castellanza (Varese).

Dopo una breve carriera quale dirigente d’azienda nell’ambito dell’export, responsabile per l’area legale nei rapporti con il Venezuela ed il Brasile, Alexandro Maria Tirelli decise di intraprendere l’attività forense, iscrivendosi alla pratica ed abilitandosi alla professione dopo aver sostenuto l’esame di Stato. Oggi è iscritto nell’albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata (n.3240), del Distretto di Corte d’Appello di Napoli, ed esercita la professione quale avvocato penalista, dopo avere svolto un biennio di praticantato presso lo studio legale del presidente della Camera Penale del Foro di appartenenza, l’esimio avv. Antonio Cesarano, oggi  dirigente OUA. Tirelli  ha maturato una significativa esperienza in diritto penale, fondando  3 importanti studi a  Napoli, Roma  e Milano e maturando le sue prime esperienze, partecipando ai più importanti maxiprocessi contro la camorra e la mafia. Ha avviato il proprio studio, unitamente ad altri professionisti, con sedi in Napoli, Roma, Milano, specializzandosi nei reati in materia di stupefacenti, riciclaggio di denaro, omicidio, bancarotta fraudolenta e colpa medica.
Grazie alla conoscenza dello spagnolo, portoghese ed inglese, Tirelli ha avviato collaborazioni continuative  con studi legali internazionali  di primo piano in USA,  Europa e in Sud America, iniziando ad occuparsi di problematiche di diritto penale internazionale (Mandati di arresto europeo, estradizione e di trasferimento di prigionieri alle autorità giudiziarie italiane).

Attraverso la sua rete internazionale lo studio legale è in grado di seguire casi penali nei paesi dell’ America latina  (Rio de Janeiro, San Paolo, Buenos Aires, Bogotà, Medellin, Cali) negli Usa (Miami, New York), nel Regno Unito (Londra) , Spagna (Madrid e Barcellona) e Portogallo (Lisbona). Fa parte della lista ufficiale degli avvocati raccomandati dalla ambasciata degli Stati Uniti in Italia e dal Consolato Britannico di Napoli.