Una nuova forma di tutela per le vittime di processi penali: questo è il principale obiettivo delle Camere Penali del diritto Europeo Internazionale, rappresentate dall’Avv. Alexandro Maria Tirelli, che a breve presenterà una proposta di legge in Parlamento. In questo caso il termine “vittima” assume però una differente accezione non rappresentando più la persona offesa dal reato bensì tutti i soggetti che hanno assunto la veste di indagato o imputato in un processo penale poi concluso con sentenza di proscioglimento, assoluzione o comunque con pronuncia di estinzione del reato per prescrizione.
Basti pensare che a dibattimento circa la metà dei processi che si celebrano con il rito ordinario (50,5%) e oltre i due terzi dei giudizi di opposizione al decreto penale (69,7%) si concludono con una pronuncia di assoluzione: questi sono i dati forniti dal primo Presidente della Corte di Cassazione in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario (sono inclusi nella percentuale i procedimenti conclusi con dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione o per altre cause di improcedibilità).
La proposta di legge in oggetto contempla la possibilità per questi soggetti vittime del sistema giudiziario di ottenere il pagamento da parte dello Stato degli onorari dovuti al legale impiegato nella loro difesa.
Come è noto, infatti, nel nostro Paese, a differenza di quanto accade per esempio in Inghilterra laddove tutti i cittadini possono accedere al c.d. “legal aid” usufruendo di un legale pagato dallo stato, i requisiti per accedere al patrocinio a favore dello Stato sono particolarmente stringenti; il beneficiario deve infatti essere titolare di un reddito imponibile risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi al di sotto di euro 11.493,82 intesi come cumulo dei redditi percepiti da tutti i familiari con lo stesso conviventi (al quale si applicano irrisorie varianti in caso della presenza di figli). Il soggetto percettore di un reddito superiore dovrà invece affrontare ingenti spese per la propria difesa secondo i parametri stabiliti dal DM 55/2014.
Basti pensare ad un operaio che con uno stipendio di 1.000,0000 euro al mese, non potendo accedere al beneficio, è costretto a sobbarcarsi le spese di tre gradi di giudizio indebitandosi e inevitabilmente lasciando la famiglia senza mezzi di sostentamento arrivando addirittura a dover scegliere se sfamare i propri figli o vedersi condannato per un reato mai commesso.
Questo sistema comporta una ovvia discriminazione per le persone meno abbienti di fronte ad un diritto come quello di difesa che, in quanto costituzionalmente garantito, dovrebbe essere assicurato universalmente.
Posto che per motivi storico-politici nel nostro sistema difficilmente sarà introdotta una responsabilità civile dei magistrati, nonostante questo tema sia stato più volte affrontato, è evidente la necessità di colmare il vuoto di tutela per le vittime di errori giudiziari. Posto che già il processo penale rappresenta una sorta di pena sia dal punto di vista economico che morale è fondamentale modificare questa impostazione inquisitoria a favore dei principi cardine del sistema accusatorio obbligando i Pubblici Ministeri ad una visione aprioristica sulla possibilità di sostenere un’accusa basata su solidi presupposti capaci di condurre ad una sentenza di condanna e nelle giuste tempistiche.
L’unica forma di ristoro prevista dal nostro ordinamento per le vittime di errori giudiziari è la riparazione per ingiusta detenzione, istituto la cui applicazione è stata recentemente ridimensionata a causa del susseguirsi di pronunce giurisprudenziali orientati a restringerne severamente i parametri.
Nel 2020 lo Stato ha speso quasi 38 milioni di euro per questa tipologia di risarcimenti. L’importo viene così calcolato: può mai eccedere la cifra di 516.456,90 euro (il vecchio miliardo di lire) e la somma indennizzabile per ogni giorno di ingiusta detenzione è di 235,82 euro. Inutile sottolineare come questo spreco di denaro pubblico pesi inutilmente sui contribuenti. L’istituto della riparazione per ingiusta detenzione non è però da solo sufficiente ad offrire tutela a tutte le vittime di errori giudiziari posto che viene destinato ai soli soggetti che hanno subito una forma di restrizione della libertà personale escludendo tutti gli imputati che hanno affrontato un procedimento “a piede libero”.
Un primo passo è già stato compiuto con l’inserimento di un emendamento nella legge di bilancio approvata nell’autunno del 2020 che ha previsto lo stanziamento di 8 milioni di euro per il pagamento delle spese legali dei soggetti sottoposti a procedimento penale e poi assolti con formula piena ma questa novella richiedeva il successivo intervento del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia al fine di stabilire con certezza i criteri dell’erogazione, intervento che ad oggi non è ancora stato riscontrato.
Anche con la definitiva approvazione dell’emendamento non si potrebbe godere di una tutela ad ampio raggio posto che i presupposti dell’erogazione del rimborso erano stati definiti in maniera molto rigorosa coprendo solo i casi di assoluzione con formula piena non contemplando alcuna causa di estinzione del reato o altra forma di assoluzione, per esempio, con formula dubitativa.
Alla luce delle considerazioni che precedono appare pertanto di fondamentale importanza approntare una tutela nei confronti del cittadino vittima di un procedimento penale non concluso con una sentenza di condanna. Solo grazie a questa tutela ogni cittadino potrà confidare nella collaborazione dello Stato in caso di errore giudiziario, di fatto, causato dallo stesso organo pubblico. Il medesimo ragionamento è altresì applicabile ai procedimenti conclusi con sentenza di non doversi procedere per prescrizione posto che è onere dell’accusa e dell’intero sistema giudiziario rispettare i tempi dettati dal codice.
Questo a favore dei cittadini ma anche dell’intera classe forense che finalmente potrà vedere correttamente ricompensata l’attività difensiva espletata superando il discrimine ad oggi purtroppo esistente tra imputati che possono e non possono permettersi una difesa con l’ovvia conseguenza della soccombenza dei soggetti economicamente in difficoltà.