Con sentenza n.43656 del 2019, la Cassazione torna a pronunciarsi sullo spinoso tema della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001, derivante dalla commissione di reato colposo e, tra le altre cose, esegue una importante ricostruzione dei concetti di interesse o vantaggio dell’ente di cui all’art. 5 del decreto richiamato.
Il principio di diritto enunciato al fine di orientare il giudice del rinvio è il seguente: “in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica compete al giudice di merito, investito da specifica deduzione, accertare preliminarmente l’esistenza di un modello organizzativo e di gestione del D.Lgs. n. 231 del 2001, ex art. 6; poi, nell’evenienza che il modello esista, che lo stesso sia conforme alle norme; infine, che esso sia stato efficacemente attuato o meno nell’ottica prevenzionale, prima della commissione del fatto”.
La Corte chiarisce che il presupposto oggettivo della responsabilità entizia è costituito dall’aver commesso il fatto di reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente.
Richiamando un precedente delle Sezioni Unite, la quarta sezione chiarisce che l’interesse o il vantaggio dell’ente sono criteri alternativi tra di loro e costituiscono concetti giuridicamente distinti.
L’interesse esprime una valutazione teleologica del reato, da valutarsi ex ante.
Il vantaggio, di carattere marcatamente oggettivo, è valutabile ex post in base agli effetti concretamente derivati dall’illecito.
Può ipotizzarsi, infatti, un interesse astrattamente prefigurato cui non consegue in concreto un vantaggio ed un vantaggio obiettivamente conseguito mediante la realizzazione del reato.
I due concetti non rappresentano quindi un’endiadi, come pure sostenuto da una certa Dottrina, stante anche l’utilizzo da parte del legislatore della congiunzione “o”, che denota la relativa alternatività.
Con specifico riferimento alla categoria dei reati colposi, si è chiarito che l’interesse sussiste quando la normativa cautelare è stata violata allo scopo di conseguire un’utilità dell’ente.
Sussiste, invece, un vantaggio quando la persona fisica viola sistematicamente le norme prevenzionistiche, consentendo una riduzione dei costi e un contenimento della spesa.
In buona sostanza, dunque, l’interesse ricorrerà quando l’agente, pur non volendo l’evento dannoso (morte o lesioni) ha consapevolmente agito allo scopo di procurare un’utilità alla persona giuridica, ad esempio, un risparmio di costi in materia di prevenzione infortunistica.
Il vantaggio, invece, ricorrerà laddove la persona fisica che agisce per conto dell’ente non vuole il verificarsi dell’evento morte o lesioni, ma comunque realizza una sistematica violazione delle norme antinfortunistiche, una politica di impresa complessivamente disattenta alla sicurezza sui lavoro e volta a realizzare una massimizzazione del profitto.
Inoltre, viene più volte evidenziato in Giurisprudenza che i requisiti dell’interesse o del vantaggio vanno posti in relazione non all’evento dannoso derivante dal reato, ma alla condotta colposa tenuta da parte della persona fisica.
La Corte, dunque, aderisce alla tesi della compatibilità tra la direzione finalistica delle condotte tenute in favore dell’ente e la non volontarietà dell’evento dannoso derivante dal reato (morte o lesioni): il soggetto agisce nella consapevolezza di violare le norme anti infortunistiche per determinare un risparmio di spesa, ma non vuole il verificarsi dell’evento dannoso a carico del lavoratore.
Applicando i suddetti principi generali alla sentenza sottoposta alla sua attenzione, la Corte sottolinea che essa non specifica quale sia l’interesse o il vantaggio dell’ente, né approfondisce se e quale modello organizzativo sia stato adottato da parte dell’ente.
I giudice di merito, quindi, ad avviso della Corte, realizzano l’errata equazione secondo cui la responsabilità penale della persona fisica, datore di lavoro o suo sottoposto, è equiparabile alla responsabilità amministrativa dell’ente, senza compiere ulteriori accertamenti, invece, richiesti dal decreto legislativo 231/2001.
Il reato presupposto rappresenta solo uno degli elementi che il giudice penale è tenuto ad accertare, quale tassello della più ampia figura dell’illecito amministrativo dell’ente, che deve essere affiancato ad una rigorosa analisi dell’interesse o del vantaggio, che ha connotato la condotta penalmente rilevante, nonché del modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato dall’ente per prevenire i rischi di commissione di reati della stessa specie e della sua efficace attuazione.
Quest’ultimo requisito, in particolare, costituisce nella disciplina della responsabilità dell’ente l’autonomo elemento soggettivo che va accertato con specifico riferimento alla persona giuridica, in modo tale da consentire di muovere un rimprovero nei suoi confronti.