La confisca viene introdotta per la prima volta in materia penal-tributaria con la legge finanziaria per l’anno 2008.
Si operava un rinvio all’art. 322-ter del Codice penale, concernente una particolare ipotesi di confisca prevista per alcuni delitti contro la Pa.
Essa fu allora prevista nel caso di condanna in relazione a fattispecie tassativamente indicate in grado di ledere gli interessi finanziari dello Stato.
L’oggetto colpito dalla confisca era costituito dunque, dal prezzo (per quanto concerne fattispecie quali l’emissione di fatture false) o dal profitto conseguito col reato.
Con la successiva riforma del 2015 è stata introdotta nel corpo del dlgs. n. 74/2000 l’articolo 12 bis concernente proprio l’applicazione ai delitti tributari dell’istituto della confisca.
Secondo tale disposizione, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cpp, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del prezzo, salvo che appartengano a persona estranea rispetto al reato (“confisca diretta”). Nel caso non fosse stato possibile procedere a confisca diretta, si ordinava la confisca dei beni in disponibilità del reo per una somma equivalente al valore del prezzo o del profitto (“confisca per l’equivalente”).
Con legge n. 157 del 2019 si è proceduto all’introduzione di un’art. 12 ter, nel quale si prevede la possibilità di applicare la confisca “in casi particolari” o “allargata”.
In caso di condanna o applicazione della pena su richiesta per alcuni dei delitti (in seguito specificati) in materia di imposte sui redditi e IVA, si applica la confisca di cui all’art. 240bis cp. con la confisca di denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito.
I reati, la cui condanna è necessaria ai fini dell’applicazione della confisca, sono quelli di cui agli art. 2, 3, 8, 11 commi 1 e 2. Tale catalogo ha evidentemente carattere tassativo.
La ratio che governa questa tipologia di confisca deve essere ricondotta alla volontà del legislatore di stigmatizzare il prodotto di taluni reati di particolare allarme, idonei alla cosiddetta accumulazione economica, la quale è, in primo luogo, potenziale fonte di ulteriori delitti e, in secondo luogo, forte fattore di inquinamento del circuito legale dell’economia e di alterazione dell’equilibrio economico e concorrenziale.
Sotto il profilo intertemporale, è opportuno rammentare che la confisca allargata troverà applicazione solo alle condotte commesse dopo l’entrata della legge di conversione del decreto legge che l’ha istituita.
Secondo la qualificazione invalsa nelle pronunce giurisprudenziali, si tratta di una misura di sicurezza, sottoposta alla disciplina di cui all’art. 200 cp., secondo cui alle misure di sicurezza si applica la legge vigente al momento della loro applicazione. Le misure di sicurezza, privilegiando, infatti, esigenze special preventive non sono sottoposte a quel generale presidio delle norme incriminatrici costituito dall’irretroattività.
Ciò comporta, secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, che se il fatto non è previsto dalla legge come reato, non è applicabile la misura di sicurezza.
Qualora il fatto sia già qualificato come reato e solo successivamente il legislatore preveda l’applicabilità di una misura di sicurezza, secondo l’indirizzo consolidato, potrà applicarsi a quel fatto la misura neo-introdotta.
Con la norma modificativa del 2019 viene specificato che la misura potrà essere applicata solo alle condotte commesse successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione con esclusione dell’orientamento citato.
Si ritiene che la confisca in questione operi, invece, con riguardo a quei beni che sono stati acquistati in epoca anteriore all’entrata in vigore alle leggi che l’hanno istituita o estesa.
Non essendo prevista alcuna preclusione espressa al riguardo deve ritenersi che quest’ultimo orientamento giurisprudenziale potrà operare anche a seguito della modifica normativa.