Con legge n. 25 del 2009 sono ratificati nel nostro ordinamento i trattati di estradizione e di mutua assistenza in materia penale tra Stati Uniti e Italia, firmati rispettivamente il 13 ottobre del 1983 e il 9 novembre del 1982, secondo le indicazioni rese all’interno dell’Accordo sull’estradizione stipulato tra Stati Uniti e Unione Europea in materia di estradizione e mutua assistenza giudiziaria stipulato a Roma il 3 maggio del 2006.
Scopo dell’intervento dell’Unione Europea non era quello di sostituirsi con un proprio accordo internazionale a quelli precedentemente siglati dagli stati membri, ma semplicemente di ottenere una modificazione degli stessi, secondo le condizioni successivamente pattuite nell’accordo USA-UE. In altri termini, la vigenza di quest’ultimo è subordinata alla sussistenza di un accordo tra Stato membro e USA, da adeguarsi alle condizioni indicate.
In primo luogo occorre, dunque, sottolineare che, accanto a disposizioni concernenti la mutua assistenza giudiziaria in materia penale, gli Stati hanno espressamente disciplinato anche la specifica materia dell’estradizione.
Entrambi gli Stati, infatti, si sono vincolati a consegnarsi reciprocamente persone che siano state perseguite o condannate dalle Autorità della Parte richiedente per un reato che dà luogo a estradizione.
Tali reati sono indicati all’interno dell’art. 2 del Trattato.
La norma fissa il principio della doppia incriminazione (vigente anche nell’ambito dell’Unione europea, che spende il più agevole strumento del MAE), per cui l’estradizione sarà possibile solo ove il fatto commesso costituisca reato sia negli Stati Uniti che in Italia.
Gli Stati contraenti non procedono ad una infruttuosa elencazione dei possibili reati per i quali debba essere concessa l’estradizione, individuandoli, invece, mediante il ricorso alla pena edittale prevista, costituita dalla privazione della libertà personale per un periodo superiore a un anno o altra più grave sanzione.
Se la richiesta avanzata concerne un fatto per cui sia già intervenuta condanna, l’estradizione potrà essere concessa solo nel caso in cui la pena non ancora espiata ammonti almeno a sei mesi.
Il Trattato, poi, specifica che sono assimilabili ai reati suddetti anche quelli commessi a titolo di tentativo o in forma concorsuale, nonché ogni forma di associazione finalizzata a commettere tali delitti o di “cospiracy”, secondo le leggi statunitensi.
Sotto il profilo territoriale, l’estradizione potrà essere richiesta anche se il reato non è stato commesso all’interno del territorio dello Stato richiedente, purchè esso sia punibile anche nello Stato richiesto o comunque l’accusa sia rivolta ad un cittadino dello Stato richiedente.
Specifica norma è dedicata ai reati politici: il Trattato, infatti, esclude la concessione dell’estradizione nel caso in cui si proceda per un reato politico; tale disciplina, almeno nei rapporti concernenti i rapporti tra i due Stati, andrà a prevalere su quella generale predisposta dall’art. 8 cp. che prevede che il cittadino o lo straniero che abbiano commesso un delitto politico sarà punito secondo la legge italiana e a richiesta del Ministro della Giustizia.
Posta tale regola, tuttavia, l’Accordo prevede immediatamente una deroga alla stessa: se infatti il reato è commesso a danno della vita, dell’integrità fisica o della libertà di un Capo di Stato o di Governo o delle rispettive famiglie, anche se manifestatosi in forma tentata, e lo Stato ha obbligo di procedere penalmente o concedere l’estradizione in base a trattati multilaterali allora esso verrà considerato in prevalenza di natura comune. In questo modo, si riespanderà la disciplina generale che consente l’estradizione.
All’art. VI viene accolto il principio generalissimo del “ne bis in idem”, in base al quale l’estradizione non è concessa se la persona è già stata condannata, assolta, graziata o abbia già espiato la pena inflittale dalla Parte Richiesta per gli stessi fatti per cui l’estradizione è domandata, venendo meno la causa che sorregge la richiesta stessa.
Ma alla medesima conclusione deve giungersi anche nel caso in cui sulla persona richiesta penda un processo per gli stessi per cui era stata avanzata la richiesta (art. VII).
Sebbene nel nostro ordinamento non sia ormai da tempo prevista la pena di morte, vi è stata dedicata comunque una disciplina stante la vigenza della stessa in alcuni Stati federati.
In questo caso, è previsto che l’estradizione potrà essere concessa solo se la pena di morte non venga imposta alla persona richiesta o comunque non eseguita per motivi procedurali, altrimenti la richiesta può essere respinta. Si tratta di una conclusione pienamente conforme al principio costituzionale di rieducazione della pena, che non può mai consistere in trattamenti inumani o degradanti.
Per i casi di massima urgenza, è prevista la misura cautelare dell’arresto provvisorio, la cui richiesta va inoltrata al Ministero di Giustizia italiano o al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, anche a mezzo dei canali di comunicazione Interpol.
L’arresto provvisorio avrà termine in 45 giorni se nel medesimo termine non sarà inoltrata la documentazione relativa all’istanza di estradizione dell’arrestato.
A fronte della richiesta di uno Stato, l’altra potrà adottare una decisione di rigetto totale o parziale, purché congruamente motivata o di accoglimento a seguito della quale le parti formeranno accordo sul luogo e sulla data di consegna.
E’ possibile, inoltre, che la domanda di estradizione sia inoltrata da parte di una pluralità di Stati, anche membri dell’UE, mediante dello strumento speciale del MAE. In questi casi, è lo Stato richiedente che dovrà decidere a chi consegnare sulla base di una serie di parametri valutativi elencati dall’art.XV (luogo di commissione del reato, relativa gravità, interessi degli Stati coinvolti, cittadinanza della vittima, ordine cronologico delle richieste).
Il trattato fissa il principio di specialità per cui la persona estradata potrà essere giudicata e punita solo per il reato per cui è stata avanzata la richiesta, salva diversa qualificazione del medesimo fatto storico, reato commesso dopo la consegna, o reato per cui le autorità nazionali consentono che la persona sia tenuta in stato di detenzione, giudicata o punita.
Infine, è espressamente vietata la cosiddetta riestradizione cioè la consegna ad un paese terzo senza il consenso dello Stato Richiesto, al fine evidente di evitare l’applicazione di trattamenti inumani e degradanti non previamente autorizzati da parte dello Stato richiesto.